La Tari è dovuta per il possesso o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.
A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l’esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l’uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l’eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
La Tari è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all’occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
Per le utenze domestiche, in mancanza dell’obbligato in via principale, si considera obbligato l’intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all’anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
Per le parti comuni di condominio individuate dall’articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
L’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell’utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell’applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all’accertata cessazione da parte dell’Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l’utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell’utente subentrante.