Imposta di Soggiorno


PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Orta San Giulio.
Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio, così come definite dalla normativa vigente normativa regionale. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, area attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi.
Rientrano nel presupposto impositivo i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi di cui all’art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni in L. 21 giugno 2017 n. 96, intendendosi per tali i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità  immobiliari da locare.

L’imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Orta San Giulio, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

L’imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, nonché negli immobili oggetto di locazione breve di cui all’art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni in L. 21 giugno 2017 n. 96, e che non risultano iscritti nell’anagrafe del Comune di  Orta San Giulio.
I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
- il gestore della struttura ricettiva;
- il soggetto che incassa direttamente il canone o il corrispettivo di locazioni brevi;
- il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi);
- il soggetto che gestisce portali telematici (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi) ovvero l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’art. 4, comma 5bis  D.L. 50/2017.


Ai sensi dell’art. 4, comma 1ter D.Lgs. 23/2011, come introdotto dall’art. 180, comma 3 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale.
La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

La misura dell’imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in “ stelle”.

Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
a) I minori fino al compimento del decimo anno di età;
b) Le persone impiegate in attività lavorative nel Comune di Orta San Giulio che pernottano nelle strutture ricettive.
L’esenzione di cui al punto b) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione del datore di lavoro.

E’ applicata una riduzione pari al 30% dell’imposta per i soggetti passivi, facenti parte di un gruppo di almeno 25 persone

I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono tenuti:
- ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni e riduzioni dell’imposta di soggiorno;
- a presentare mediate il Portale telematico messo a dispose dal Comune, per ogni mese solare, entro il giorno quindici del mese successivo, una comunicazione al Comune, riportante il numero dei pernottamenti per ciascun mese di riferimento, il numero dei pernottamenti esenti, il numero dei pernottamenti cui applicare la riduzione, l’imposta dovuta, gli estremi del versamento, eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo, eventuali informazioni utili ai fini del computo dell’imposta; la comunicazione mensile va presentata anche se, nel periodo di riferimento non vi sono stati pernottamenti o vi sono stati solo pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta;
- a riscuotere l’imposta di soggiorno con contestuale rilascio di quietanza (è consentito il rilascio di quietanza cumulativa per gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari);
- a versare al Comune di Orta San Giulio le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel mese di riferimento entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo mediante bollettino postale o bonifico bancario,- mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale, tramite procedure telematiche; le somme da versare inferiori a € 100,00 potranno essere sommate al versamento successivo, dandone debita informazione nella comunicazione;
- a conservare per 5 (cinque) anni le ricevute, le fatture, le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dai soggetti passivi al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno

TARIFFE ANNO 2023

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2023 sono state approvate le tariffe dell'imposta dii soggiorno effiicaci per l'anno 2023.

DICHIARAZIONE MENSILE

I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono tenuti a presentare, per ogni mese solare, entro il giorno quindici del mese successivo, una dichiarazione al Comune, riportante:
-    il numero dei pernottamenti per ciascun mese di riferimento;
-    il numero dei pernottamenti esenti in base all’art. 6 del vigente Regolamento;
-    il numero dei pernottamenti cui applicare la riduzione in base all’art. 7 del vigente Regolamento;
-    l’imposta dovuta;
-    gli estremi del versamento;
-    eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo;
-    eventuali informazioni utili ai fini del computo dell’imposta.
 

A partire dal mese di GENNAIO 2019 i soggetti responsabili degli obblighi tributari devono effettuare le dichiarazioni mensili tramite l'applicativo IL PORTALE DEL CONTRIBUENTE.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel mese di riferimento vanno versate al Comune entro il giorno 15 (quindici).
Le somme da versare inferiori a € 100,00 potranno essere sommate al versamento successivo, dandone debita informazione nella dichiarazione mensile.


E' stato attivato sul Portale del contribuente il sistema di pagamento dell’imposta di soggiorno con PagoPA.
A partire dall’anno 2022 tale canale di pagamento  è obbligatorio.
Il sistema risulta disponibile anche per l’eventuale versamento delle mensilità pregresse.