TARI - Tassa sui Rifiuti


Presupposto oggettivo

La Tari è dovuta per il possesso o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.
A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l’esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l’uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l’eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

La Tari è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all’occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
Per le utenze domestiche, in mancanza dell’obbligato in via principale, si considera obbligato l’intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all’anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
Per le parti comuni di condominio individuate dall’articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
L’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell’utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell’applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all’accertata cessazione da parte dell’Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l’utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell’utente subentrante.

   

Il Regolamento disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l’applicazione, nel Comune di Orta San Giulio, della Tassa sui rifiuti (TARI).
Ai fini dell’applicazione del Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione, nonché il Regolamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi connessi.
 

Dichiarazione

I soggetti che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull’apposito modello predisposto dal Servizio tributi competente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione dell’immobile.  
La denuncia è obbligatoria nel caso di possesso o detenzione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.
Ai fini dell’applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati. 
Ai fini dell’applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull’applicazione del tributo.
Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.
La denuncia deve essere presentata:
a)per le utenze domestiche: 
-nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
-nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto; 
b)per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell’attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato. 
 

Metodologia tariffaria

Le tariffe sono determinate annualmente dall’organo competente, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario predisposto dal gestore del servizio così come integrato con i costi a carico del Comune.
La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule
e) ai coefficienti indicati dal metodo.

Come specifica l’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999, il Piano finanziario deve individuare:
- il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;
- il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;
- l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.
Il Piano è inoltre corredato da una relazione che specifica:
- il modello gestionale ed organizzativo prescelto;
- i livelli di qualità dei servizi;
- la ricognizione degli impianti esistenti;
- l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente.

Tariffe

La Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999.
Le categorie tariffarie sono articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche».
Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano comunque il rispetto del principio «chi inquina paga».
Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
Le tariffe sono determinate annualmente dall’organo competente, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario predisposto dal gestore del servizio così come integrato con i costi a carico del Comune.
Con Deliberazione di C.C. n. 15 del 29/06/2021 sono state determinate le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021.

Scadenze di pagamento

Ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento TARI, il Comune determina la ripartizione del Tributo nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue.
Con Deliberazione di C.C. n. 15 del 29/06/2021 è stato stabilito che la riscossione della TARI dovuta dai contribuenti per l’anno 2021 avverrà mediante il versamento di:
- n. 1 rata di acconto, con scadenza 30 settembre 2021, in misura pari al 50 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI 2021 sulla base delle tariffe approvate per l’anno 2021;
- n. 1 rata a saldo, con scadenza 31 marzo 2022, a conguaglio di quanto effettivamente dovuto a titolo di TARI per l’anno 2021sulla base delle tariffe coma sopra determinate e sulla base dell’occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente, al netto di quanto dovuto a titolo di acconto.
 
 

     

In deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.